Contratto di somministrazione
Illegittimo apporre un termine

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bergamo ha dichiarato l'illegittimità dell'apposizione del termine ad un contratto di somministrazione stipulato nell'ottobre del 2007 dalla Centax spa (oggi Cashpoint spa).

Con una sentenza dell'8 marzo scorso, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bergamo Giuseppina Finazzi ha dichiarato l'illegittimità dell'apposizione del termine ad un contratto di somministrazione stipulato nell'ottobre del 2007 dalla Centax spa (oggi Cashpoint spa, incorporante per fusione la Centax).

L'azienda, che opera soprattutto nella verifica della solvibilità degli assegni (attraverso un call center), ha sede in via Pignolo a Bergamo. M.F., lavoratore di 29 anni, si era rivolto all'Ufficio Vertenze della Cgil di Bergamo per verificare la legittimità di una serie di contratti a termine: «Nel primo di essi compariva come lavoratore somministrato da Intesa spa (poi diventata Lavorint spa) presso Centax spa» spiega Fausto Sottocornola dell'Ufficio Vertenze Cgil di Bergamo.

«Poi è stato assunto direttamente da Centax, sempre con un contratto a termine. I motivi delle assunzioni in tutti i casi venivano genericamente indicati come connessi a ragioni di carattere produttivo o tecnico-organizzativo. Il lavoratore ha sempre operato presso un call center rispondendo ai clienti di Centax per verificare se un assegno fosse o meno coperto. Di fatto questa è una delle attività principali della società».

Il ricorso al Tribunale è stato depositato nell'aprile dell'anno scorso. «La normativa sui contratti a termine prevede che il contratto riporti le motivazioni legate all'assunzione a termine affinché anche il dipendente possa verificare la sussistenza o meno di tali ragioni» continua Fausto Sottocornola.

«Secondo il Giudice, la genericità delle motivazioni addotte impediva di fatto questa verifica. Aggiungiamo, inoltre, che alla prova dei fatti l'azienda non è riuscita a dimostrare l'esistenza di tali ragioni, non fosse altro perché l'attività svolta dal lavoratore era quella ordinaria. In sostanza Centax utilizzava contratti a termine per mantenere un serbatoio di lavoratori precari».

Nella sentenza si legge che «le pretese del ricorrente devono ritenersi fondate già con riferimento al primo contratto di somministrazione (il che comporta automaticamente la nullità del successivo contratto a tempo determinato concluso direttamente con la Cashpoint). (…) La causale del contratto di assunzione in somministrazione stipulato da M. F. risulta pertanto assolutamente indeterminata e, in quanto tale, inidonea a consentire quel controllo delle parti (e del giudice) in ordine sia alla effettiva ricorrenza delle ragioni generali poste a fondamento del termine, sia alla coerente esecuzione del contratto medesimo (…)».

Il Giudice ha condannato la ex Centax a riassumere il lavoratore e a risarcirlo per i mancati guadagni con 6 mensilità (con ratei di 13ma e 14ma) in virtù del fatto che nel frattempo M.F. aveva già trovato un altro impiego. «(…) Va quindi affermato – continua la sentenza – il diritto di M.F. alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno con la Cashpoint , con decorrenza dal 25 ottobre 2007».

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