Scadenze: entro il 16 giugno
l'acconto Ici 2010 sugli immobili

Con l'arrivo di giugno si apre la stagione dei versamenti delle imposte. La prima scadenza «importante» riguarda l'appuntamento con l'acconto dell'Ici, ovvero l'Imposta comunale sugli immobili. Il cui acconto andrà versato entro il prossimo 16 giugno.

CHI DEVE PAGARE L'ICI
L'Ici è l'imposta deliberata dai singoli Comuni che grava sulle proprietà immobiliari: case, terreni e stabili. Tecnicamente l'imposta deve essere pagata dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato; dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni; dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing); dai concessionari di aree demaniali.

PRIMA CASA ESENTE CON ECCEZIONI
L'obbligo d'imposta non riguarda quella che è definita «prima casa». A stabilirlo è l'articolo 1 del Decreto legge 27 maggio 2008 n° 93 che stabilisce che, a decorrere dal 2008, è esclusa dall'obbligo dell'Ici l'unità immobiliare (casa, appartamento) adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, considerando tali anche quelle alla stessa assimilate dal Comune con proprio regolamento. Eccezion fatta per quelle che rientrano nella categoria catastale A1 (abitazione signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ha la residenza anagrafica. Tuttavia, qualora il contribuente ha stabilito la propria residenza in un immobile diverso da quello in cui dimora abitualmente, può usufruire per quest'ultimo delle agevolazioni per l'abitazione principale a condizione che riesca a dimostrarne al Comune l'utilizzo in modo abituale. Condizione essenziale per il riconoscimento dell'esenzione è l'identità tra il soggetto obbligato al pagamento dell'Ici e quello che dimora abitualmente nell'immobile. Nel caso di più contribuenti che abitano nell'immobile, l'esenzione spetta a ciascuno dei contitolari e deve essere rapportata ai mesi di destinazione. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9, utilizzate come abitazione principale del contribuente continua ad applicarsi la detrazione dall'imposta di euro 103,29 annui, da rapportare ai mesi di utilizzazione.

LE PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE
Dal 1° gennaio 2001 alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale. Nel caso in cui la detrazione per l'abitazione principale è maggiore dell'Ici dovuta, la parte residua deve essere detratta dall'imposta dovuta per le pertinenze.

COME E QUANDO SI PAGA
L'Imposta comunale sugli immobili, quando va versata deve essere pagata in due rate: la prima, come anticipato, va pagata entro il 16 giugno. Questo «anticipo» è pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno e, per comodità del contribuente, si calcola in base all'aliquota e alle detrazioni dell'anno precedente. La seconda rata, da pagare «a saldo», va versata tra il 1° e il 16 dicembre dell'anno di riferimento e si calcola applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune di competenza per l'anno in corso, sottraendo quanto versato in acconto. È comunque possibile anche pagare l'Ici in unica soluzione, entro il termine previsto per l'acconto, se si applicano le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso. In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune, è sufficiente un unico versamento per l'Ici complessivamente dovuta. Se si posseggono immobili situati in Comuni diversi, si devono effettuare versamenti distinti per ogni Comune. Il pagamento va effettuato agli uffici postali o all'agente della riscossione oppure presso le banche convenzionate, salvo diverse disposizioni del Comune. Il pagamento può essere effettuato con il bollettino di conto corrente. È prevista inoltre la possibilità di effettuare il versamento tramite il servizio telematico gestito da Poste Italiane Spa. In questo caso il contribuente riceve la conferma dell'avvenuta operazione presso la propria casella di posta elettronica, nella quale è riportata l'immagine virtuale del bollettino. Inoltre, a decorrere dal 1° maggio 2007, tutti i contribuenti potranno pagare il tributo comunale utilizzando il modello F24 ed avranno la possibilità di poter compensare il debito Ici con eventuali crediti in imposte erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

VERSAMENTO IN RITARDO E «RAVVEDIMENTO»
I ritardatari possono pagare l'Ici entro 30 giorni dalla scadenza, con l'applicazione della sanzione del 2,5 % dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 3 % annuo, calcolati solo sull'imposta e in proporzione ai giorni di ritardo. Inoltre, è possibile regolarizzare il versamento dell'imposta dovuta entro un anno dalla scadenza prevista: in questo caso si paga la sanzione del 3% dell'imposta stessa, oltre agli interessi legali del 3% annuo, calcolati soltanto sul tributo e in proporzione ai giorni di ritardo. L'importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare. Il pagamento si esegue con il bollettino postale oppure con il modello F24 avendo cura di barrare la casella «Ravvedimento».

COME SI CALCOLA LA BASE IMPONIBILE
Per i fabbricati che risultano inscritti al Catasto, la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5%, moltiplicata: per 140 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali B (collegi, convitti, ecc.). Si ricorda che questo coefficiente è stato rivalutato nella misura del 40% per effetto dell'articolo 2, comma 45, del decreto legge 262 del 3 ottobre 2006, convertito dalla legge 286 del 24 novembre 2006; per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1); per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10; per 34 per i fabbricati della categoria C/1. Per quanto riguarda le aree fabbricabili, la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Per i terreni agricoli la base imponibile è data invece dal reddito dominicale, rivalutato del 25%, moltiplicato per 75. Per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto posseduti interamente da imprese e contabilizzati distintamente, il valore è calcolato dal costo risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento maggiorato con l'applicazione di appositi coefficienti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA