Viaggi annullati per l’emergenza
Rimborso, ma non solo in contanti

Viaggi cancellati ai tempi dell’emergenza coronavirus (Covid-19). Cosa è utile e bene sapere innanzitutto per tutelare la salute (propria e quella degli altri) in un contesto come quello del nostro territorio, il più colpito. E cosa fare per non incorrere in sanzioni o per reclamare i propri diritti davanti a vacanze annullate a causa di un’emergenza sanitaria globale.

Premessa importante: la situazione è in continua evoluzione, con il susseguirsi di nuovi e urgenti provvedimenti che possono modificare le condizioni e i presupposti anche in tema di viaggi (annullamenti, rimborsi e rinunce). È bene quindi informarsi visitando i siti delle istituzioni: governo (www.governo.it), ministeri della Salute (www.salute.gov.it) e degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (www.esteri.it/mae/it), e Unità di crisi del ministero degli Esteri (viaggiaresicuri.it). Ognuno dei siti citati dedica sezioni specifiche ai settori del turismo e dei viaggi, e risponde alle domande più importanti e frequenti.

Chi ad esempio è provvisoriamente all’estero e vuole rientrare deve sapere che una volta giunto in Italia deve subito comunicare all’Azienda sanitaria del proprio territorio (Ats) di essere rientrato e di rimanere in autoisolamento per almeno 14 giorni (la cosiddetta quarantena). «L’attuale emergenza sanitaria - sottolinea Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo, l’associazione a difesa dei consumatori e dell’ambiente della Cisl - ha comportato l’adozione di provvedimenti da parte delle autorità nazionali e internazionali che si stanno ripercuotendo notevolmente sul settore del turismo, costringendo i viaggiatori a rinunciare o a modificare i propri viaggi. Le richieste che quotidianamente ci pervengono – prosegue Busi - sono numerose e riguardano situazioni tra loro molto differenti, alle quali i consumatori non sempre riescono a trovare soluzioni».

Vediamo di seguito gli argomenti più importanti, partendo dall’estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di restrizione previste dall’ultimo decreto del Presidente del Consiglio del 23 marzo scorso. «Con tale decreto – spiega Mina Busi -, sino al prossimo 3 aprile è fatto divieto alle persone di trasferirsi o spostarsi con mezzi pubblici o privati dal proprio comune di residenza, salvo comprovate esigenze lavorative (che riguardano attività produttive giudicate essenziali in questa fase di emergenza) o per motivi di salute, da attestare tramite autocertificazione. Un divieto assoluto e senza eccezioni è previsto per chi è sottoposto alla misura della quarantena (14 giorni) o è risultato positivo al coronavirus».

La presidente di Adiconsum Bergamo, tenendo conto anche delle richieste pervenute al Centro europeo consumatori Italia (il punto di contatto nazionale della rete europea cofinanziata dalla Commissione Europea e dagli Stati membri per fornire consulenza ai consumatori europei sui loro diritti e per assisterli in caso di controversie transfrontaliere nell’ambito di acquisto di beni e servizi), evidenzia che il mancato rispetto degli obblighi previsti è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro. «Alla luce delle nuove disposizioni – continua Busi -, i viaggi da effettuarsi per motivi diversi da quelli sopracitati (lavoro o salute), possono essere annullati e attribuiscono il diritto a ricevere il rimborso, sia per quanto riguarda il trasporto che eventuali soggiorni prenotati».

Importante contattare subito il vettore (compagnia aerea, ferrovie, traghetti, bus), l’agenzia tramite la quale è stata fatta la prenotazione o direttamente la struttura. Per quanto concerne i biglietti di viaggio, «il rimborso – spiega Mina Busi -, deve essere richiesto al vettore entro 30 giorni decorrenti o dalla cessazione del divieto (e in generale dalla situazione che determina l’impossibilità, ad esempio, la cessazione del proprio stato di quarantena) oppure, nel caso di impedimento di sbarco/approdo all’estero, entro 30 giorni dalla data prevista per la partenza. È necessario allegare il proprio titolo di viaggio; il vettore entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, provvede ad effettuare il rimborso».

Stessa procedura nel caso di acquisto del biglietto tramite agenzia. È bene precisare che il vettore non è obbligato a restituire l’importo in denaro: può procedere al rimborso anche tramite l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. Per quanto riguarda invece i pacchetti turistici, nel caso in cui il tour operator abbia cancellato la vacanza che si era prenotata, l’organizzatore può offrire un pacchetto alternativo, restituire il prezzo oppure emettere un voucher.

In tema di prenotazioni alberghiere, infine, «nel caso si abbia prenotato un soggiorno in albergo nel periodo fino al 3 aprile pagando un anticipo – conclude Busi -, l’albergo non può rifiutarsi di restituire quanto pagato. Anche in questo caso, infatti, vale la regola secondo cui se non è più possibile adempiere alla prestazione, l’albergo non può richiedere il pagamento e deve restituire quanto già versato in contanti o tramite l’emissione di buono valido un anno dalla data di emissione».

Sul sito dell’Adiconsum nazionale (www.adiconsum.it) è attivo un servizio gratuito di chat per assistenza/aiuto sulle varie problematiche. Info anche tramite Adiconsum Bergamo: tel. 035.324.580 – email [email protected].

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