Saldi, scatta il conto alla rovescia

Domenica 7 gennaio 2007 inizia la stagione dei saldi ma le associazioni dei consumatori, Codacons in particolare, prevedono uno stallo dei consumi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. «La spesa a famiglia  sostiene Carlo Rienzi, presidente Codacons  dovrebbe attestarsi sui 130 euro, ma è bene rimarcare che solo il 50% dei consumatori potrà permettersi di usufruire degli sconti stagionali. La gran parte dei prodotti scontati non sarà comunque accessibile alle famiglie medie, vicine al prosciugamento del proprio potere d’acquisto, specie così a ridosso delle feste».

Per il corretto acquisto degli articoli in saldo anche Confcommercio ricorda che la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore - aggiunge Confcommercio – è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto. La prova dei capi è rimessa alla discrezionalità del negoziante.

Quanto ai pagamenti, le carte di credito – sottolinea Confcommercio - devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l’adesivo che attesta la relativa convenzione. Sul fronte dei prodotti in vendita, i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso. Il negoziante ha l’obbligo di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.


In merito all’attuazione dei saldi l’Ascom di Bergamo ricorda che:
1. non è più richiesta la comunicazione da inviare al Comune;
2. è obbligatorio esporre la merce in saldo - sia in vetrina che all’interno del negozio - con l’indicazione della percentuale di sconto applicata (prezzo normale di vendita e percentuale di sconto);
3. l’eventuale esposizione anche del prezzo scontato è una facoltà e quindi non è più obbligatoria (la percentuale di sconto è sempre obbligatoria);
4. tutta la merce in saldo esposta al pubblico, sia in vetrina che all’interno del negozio, deve avere l’indicazione del prezzo come indicato al punto 2);
5. la merce in saldo deve inoltre essere fisicamente ben distinta e quindi separata in modo chiaro ed inequivoco da quella eventualmente posta in vendita a condizioni ordinarie;
6. i messaggi pubblicitari relativi alle vendite speciali devono essere presentati graficamente in modo non ingannevole per il consumatore;
7. la durata dei saldi è liberamente scelta dall’azienda che li pratica nell’ambito dei 60 giorni stabiliti dalla Giunta Regionale.(02/01/2007)

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