Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 27 Dicembre 2013
Rc auto: i possibili sconti
-7% polizza con scatola nera
Dalla scatola nera al medico dell’assicurazione, dall’officina autorizzata al divieto di cessione del risarcimento: sono tutte norme che consentono ora di ottenere uno sconto nel rinnovo della polizza Rc auto.
Dalla scatola nera al medico dell’assicurazione, dall’officina autorizzata al divieto di cessione del risarcimento: sono tutte norme che consentono ora di ottenere uno sconto nel rinnovo della polizza Rc auto.
Sono scattate le norme che puntano a rendere meno cara l’assicurazione per gli automobilisti onesti e più severe le norme per chi tenta frodi alle assicurazioni. Il ’regalò non lo ha portato Babbo Natale ma l’entrata in vigore del decreto Destinazione Italia e, si spera, la buona volontà delle imprese assicurative chiamate ad applicarlo. Le nuove norme prevedono una serie di sconti che, secondo il legislatore, dovrebbero produrre un “radicale abbattimento” dei premi assicurativi.
SCATOLA NERA, SCONTO 7% - Le imprese assicurative sono tenute a fare uno sconto di almeno il 7% se l’assicurato accetta l’istallazione della «scatola nera» o di strumenti «equivalenti». In questo caso le registrazioni e i dati forniti dal dispositivo «fanno piena prova dei fatti cui si riferiscono» salvo «la prova del mancato funzionamento del dispositivo». In caso di mancata applicazione dello sconto è prevista una sanzione che va da 5.000 a 40.000 euro comminata dall’Ivass (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni) e la riduzione automatica del premio a vantaggio dell’assicurato. Questo meccanismo favorisce l’autotutela del consumatore che viene incentivato a denunciare soprusi all’ente vigilante.
OFFICINA ASSICURAZIONE, SCONTO 5% (che sale al 10% per le aree dove le frodi assicurative sono più frequenti) - È previsto se l’assicurato accetta il risarcimento del danno «in forma specifica»: l’auto verrà riparata nell’officina scelta dall’assicurazione ovvero verrà riparata in officina scelta dall’assicurato, ma la fattura dell’artigiano o dell’impresa sarà saldata dall’assicuratore per una cifra che non potrà essere superiore al costo che l’assicurazione avrebbe sostenuto con le sue imprese convenzionate. «Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento “per equivalente” (cioè in denaro ndr) nell’ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene». Il risarcimento «per equivalente» non può comunque superare il valore di mercato.
DIVIETO CESSIONE RISARCIMENTO, SCONTO 4% - È previsto se l’assicurazione prevede nel contratto il divieto di cessione a terzi del diritto del risarcimento dei danni. Il divieto ha lo scopo di «impedire accordi fraudolenti fra danneggiato e carrozziere» con aumenti «artificiosi» in sede di fatturazione dei lavori. Ora, la cessione sarà possibile solo con l’assenso della compagnia assicuratrice.
MEDICO ASSICURAZIONE, SCONTO 7% - È previsto se l’assicurato accetta cure medico-sanitarie fornite da professionisti convenzionati con le assicurazioni e da queste retribuite. Le compagnie assicuratrici sono, d’altra parte, tenute a proporre tale clausola. Se l’assicuratore non intende applicare gli sconti deve comunicarlo al cliente, se non lo fa, paga una sanzione variabile da 1.000 a 10.000 euro. Nel caso in cui invece applica le clausole e gli sconti, per consentire la massima trasparenza, deve pubblicare sul proprio sito l’entità della riduzione dei premi «secondo forme e pubblicità che ne rendano efficace e chiara l’applicazione». Per quanto riguarda la lotta alle frodi la legge prevede che in caso di sinistro i testimoni devono essere identificati, a pena dell’inammissibilità della prova, al momento della denuncia del sinistro o dalla richiesta di risarcimento dei danni. Salvo che il giudice non riconosca l’oggettiva impossibilità della loro «tempestiva identificazione». Inoltre se il giudice riscontra la presenza di testimoni che negli ultimi 5 anni sono stati testimoni in almeno altre 3 cause di infortunistica stradale, trasmette l’informativa alla Procura della Repubblica competente. Quest’ultima disposizione non si applica a ufficiali e agenti di polizia chiamati a testimoniare.
Maria Gabriella Giannice
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