Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 06 Novembre 2014
Divorzio, arbitrato, negoziazione
Processo civile, le novità della riforma
L’Aula della Camera ha dato il via libera definitivo al decreto legge sulla riforma del processo civile. I voti favorevoli sono stati 317, quelli contrari 182, gli astenuti 5.
Il provvedimento sul processo civile introduce una serie di misure finalizzate a rendere più veloci i tempi della giustizia civile. Tra queste figurano novità che riguardano, oltre alle nuove procedure sui divorzi, l’arbitrato e la negoziazione assistita. Su richiesta delle parti, le cause ancora pendenti in tribunale o in appello possono essere trasferite a seconda del valore (più o meno superiore a 100mila euro) a un collegio arbitrale o a un arbitro unico. Gli arbitri saranno individuati tra gli avvocati iscritti all’albo da almeno 5 anni. Il lodo avrà gli stessi effetti della sentenza. L’arbitrato è tuttavia espressamente escluso in caso di diritti indisponibili o cause di lavoro. Un successivo regolamento del ministero della Giustizia dovrà prevedere incentivi di natura economica.
Altro strumento di risoluzione stragiudiziale, è l’accordo gestito dagli avvocati delle parti, con tempi di conclusione non superiori a 3 mesi (salvo proroga di altri 30 giorni). L’accordo avrà valore di titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. In alcune materie, come il pagamento di somme inferiori a 50mila euro o il risarcimento del danno da incidente stradale, la negoziazione assistita è condizione di procedibilità per l’azione civile. Si accorcia anche il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, che sara’ limitato al mese di agosto.
Nelle cause meno complicate, che richiedono un’istruttoria limitata e dove a decidere e’ il tribunale in composizione monocratica, il giudice può stabilire d’ufficio il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione. Accelerazioni anche nel processo di esecuzione, attraverso la semplificazione dell’espropriazione forzata e l’impiego di procedure informatizzate. Il tribunale, su istanza del creditore, può autorizzare la ricerca telematica dei beni da pignorare. Più facile anche il pignoramento dei veicoli. Saranno però impignorabili i depositi a disposizione delle rappresentanze diplomatiche. Per disincentivare chi ha torto a fare comunque causa, e’ stata quasi azzerata la discrezionalità del giudice di compensare le spese legali. Dal momento della domanda giudiziale e’ previsto un sostanzioso aumento (dall’uno all’8,15 per cento) del tasso di mora in corso di giudizio.
In merito al divorzio civile, i coniugi potranno comparire davanti all’ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza dei difensori non è obbligatoria. Tale modalità è possibile solo quando non vi sono figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. L’accordo non deve contenere atti con cui si dispone il trasferimento di diritti patrimoniali. E’ previsto un doppio passaggio dinanzi al sindaco in qualità di ufficiale di stato civile a distanza di 30 giorni.
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