Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 02 Gennaio 2015
Procedure di separazione e divorzio
Nuovo sportello semplificato a Bergamo
Uno speciale sportello per il divorzio semplificato: la legge 162 dello scorso anno diviene concreta fin dai primi giorni del nuovo anno nel Palazzo Uffici del Comune di Bergamo, dove è stato istituito un apposito sportello per le procedure di separazione e di divorzio.
«Lo sportello per le separazioni e i divorzi – spiega l’assessore all’innovazione e ai servizi anagrafici Giacomo Angeloni – risponde alle nuove disposizioni di legge sulla semplificazione in materia di processi civili: già nei primi giorni del 2015 sarà possibile prenotare appuntamenti per essere ricevuti dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune, consentendo un notevole snellimento burocratico per avviare una procedura di separazione o di divorzio nei casi previsti dalla norma».
L’art. 12 della nuova legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza dell’avvocato è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di residenza di uno dei due coniugi, il Comune dove è stato celebrato il matrimonio e il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.
L’ufficiale di stato civile provvede d’ufficio all’acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.
Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all’ufficio matrimoni per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi deve essere munito di documento di identità valido.
Se i coniugi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato con l’ufficio matrimoni, i coniugi devono presentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile un’ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. Se i coniugi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti anche in questa fase da un interprete.
Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970). All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a 16 euro, con pagamento in contanti.
L’accordo può essere stipulato solo su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 (da fissare direttamente allo sportello o telefonando allo 035.399.341).
Lo sportello del Comune opererà anche nei casi di divorzio davanti a uno o più avvocati, visto che gli accordi formalizzati in procedura semplificata, possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti (nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nullaosta; nel secondo caso - figli minori o non autosufficienti - è necessario anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale) devono essere trasmessi tassativamente entro 10 giorni al comune di iscrizione dell’atto di matrimonio, di trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi o di trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.
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