Multe con Autovelox impugnabili
se su strada senza banchina di sosta

Per gli automobilisti dalla guida veloce c’è una nuova speranza di evitare il pagamento delle multe da Autovelox, emesse su strade a scorrimento veloce con sistema di rilevamento automatico.

Il Tribunale di Firenze ha, infatti, accolto la domanda di annullamento di una contravvenzione per eccesso di velocità in tale contesto perché il dispositivo, funzionante in assenza di pattuglie, era stato installato in un’area priva di banchina per la sosta di emergenza. In attesa di eventuali giudizi di grado superiore, il pronunciamento costituisce un importante precedente, seppur non vincolante, che rischia di influenzare gli orientamenti di altri Tribunali e che potrebbe aprire la strada a una serie di ricorsi in tutta Italia.

Nel commentare la decisione delle toghe toscane, il quotidiano di informazione giuridica dirittoegiustizia.it sottolinea come questa sentenza chiarisca che «solo nelle strade urbane di scorrimento è possibile attivare il controllo elettronico della velocità dei veicoli nei centri abitati, senza la presenza degli agenti ma sempre con l’autorizzazione della Prefettura e purché il manufatto abbia una banchina idonea a permettere la sosta di emergenza dei veicoli» La sentenza, depositata il 26 settembre, è originata da un ricorso presentato da un automobilista, multato nel capoluogo con un apparecchio posizionato nel centro abitato, in una strada classificata dal Comune come urbana di scorrimento.

Nella domanda, il ricorrente aveva eccepito che il tratto in questione non può essere considerato tale per mancanza, appunto, di una banchina in grado di permettere la sosta di emergenza. Sebbene - sottolinea nel suo commento dirittoegiustizia.it - gli Autovelox possano essere impiegati dalle Forze dell’Ordine su tutti i tipi di strade, la legge n. 168/2002 prevede che possano essere impiegati in maniera automatica solo su certi tipi di strade» Inoltre, per quelle «classificate come extraurbane secondarie e urbane di scorrimento occorre anche una specifica autorizzazione del Prefetto. E in città questo «nulla osta» può essere rilasciato in riferimento solo alle strade con almeno 2 corsie per senso di marcia e carreggiate indipendenti».

Nel caso in oggetto, l’apparecchio era sistemato a Firenze in Viale Gramsci, una strada carente di un’area idonea allo stazionamento dei veicoli che, quindi, non può essere «deputata al controllo automatico dell’eccesso di velocità» La sentenza ricorda come, secondo l’articolo 3 del Codice della Strada, la banchina «è la parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati» Nello specifico, lo spazio esistente su viale Gramsci è occupato dai cassonetti della spazzatura e da una fermata dell’autobus e non è quindi utilizzabile. Pur non essendo normate le dimensioni minime della banchina, chiarisce la sentenza, questa serve «in previsione della necessità di sosta di emergenza degli utenti della strada» Fatte queste premesse e nonostante le autorizzazioni prefettizie ottenute dal Comune, il Tribunale ha annullato la sanzione, accogliendo il ricorso contro il pronunciamento del Giudice di Pace che in primo grado aveva condannato l’automobilista.

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