Cronaca
Lunedì 11 Agosto 2014
Autovelox scambia auto per autocarro
Ma il cittadino è costretto a far ricorso
L’Autovelox sbaglia ancora. Ha contestato erroneamente il superamento del limite di velocità ad un’autovettura berlina scambiata per autocarro, ma il cittadino è stato costretto comunque a fare ricorso, con conseguenze immaginabili: perdite di tempo e di denaro.
L’Autovelox sbaglia ancora. Ha contestato erroneamente il superamento del limite di velocità ad un’autovettura berlina scambiata per autocarro, ma il cittadino è stato costretto comunque a fare ricorso, con conseguenze immaginabili: perdite di tempo e di denaro.
«E’ da tempo che continuiamo a sostenere che gli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità sono tutt’altro che affidabili e sempre da anni rivolgiamo appelli alla P.A., ai Prefetti ed ai Giudici di Pace affinché verifichino puntualmente ogni passaggio dell’iter procedimentale per la contestazione delle infrazioni a mezzo autovelox o comunque affidate a dispositivi elettronici di controllo. Tanto più dopo che la Cassazione lo scorso 7 agosto ha sollevato la questione di legittimità costituzionale circa la necessità di taratura periodica».
Così Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” sull’ultima tra le decine e decine di segnalazioni in merito a multe per superamento del limite di velocità elevata sulle nostre strade con il famigerato Autovelox ma che presentano anomalie più o meno evidenti.
Questa volta, è stato il Comando di Polizia Municipale di Torchiarolo a prendere un abbaglio ed ha sanzionato un’autovettura berlina scambiandola per un autocarro, raddoppiando così la sanzione ivi prevista ed applicando erroneamente l’art. 142 comma 11 del Codice della Strada che prevede per l’appunto il raddoppio automatico della multa quando a superare il limite di velocità è un veicolo ricompreso tra particolari categorie e chiedendo l’esorbitante importo di € 353.10 a fronte dell’importo previsto di € 168,00.
È evidente, dunque, che il verbale in questione risulti viziato da gravi errori che ne inficiano il contenuto e che lo rendono invalido e perciò nullo, ma il problema è che a pagare sempre per i non rari refusi della P.A. è il cittadino - automobilista il quale preoccupato per le conseguenze di un’infrazione a lui non imputabile, è stato costretto ad inoltrare per il tramite dello “Sportello dei Diritti” un ricorso amministrativo ex art. 203 del Codice della Strada confidando nell’inevitabile ravvedimento dell’organo amministrativo superiore, in questo caso il Prefetto di Brindisi.
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