Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 08 Luglio 2015
Inps, ritardi nelle quattordicesime
«Ci sono documenti da allegare»
Il 1°luglio scorso avrebbe dovuto essere pagata la quattordicesima dei pensionati con basso reddito.
Il condizionale è d’obbligo, stando alle numerose telefonate che sono giunte al centralino della Fnp Cisl di Bergamo, che lamentano la mancata erogazione della somma aggiuntiva alla pensione, nonostante i redditi siano rimasti invariati rispetto allo scorso anno. «Il disguido che ci viene segnalato dai nostri associati che sostengono di aver regolarmente effettuato la dichiarazione Redo il 730, dichiarazione che viene richiesta annualmente per mantenere il diritto all’erogazione – spiegano dalla segreteria dei Pensionati Cisl -, è determinato dal fatto che l’Inps ha bloccato le erogazioni se negli ultimi 3 anni i pensionati interessati non hanno prodotto la certificazione richiesta. Per recuperare tale erogazione è necessario rivolgersi alle nostre sedi Fnp o direttamente al nostro patronato Inas per formalizzare la richiesta. Comunque i pensionati cui spetta la quattordicesima dovrebbero ricevere una lettera dall’Inps con l’invito a presentare la domanda e la dichiarazione reddituale».
La quattordicesima è riservata ai titolari di pensioni da lavoro dipendente e autonomo che abbiamo compiuto 64 anni, con un reddito personale non superiore a una volta e mezzo l’importo minimo: 9786,61 euro pari a 752,83 mensili. Bisogna tenere conto che nel reddito personale vanno considerati tutti i redditi assoggettabili all’Irpef, quelli conseguiti all’estero, i redditi esenti da imposte e i redditi soggetti a ritenuta alla fonte (interessi bancari, postali, dei Bot e Cct, e titoli di stato, quote di investimento, vincite al lotto, assegno di mantenimento del coniuge separato, redditi da capitali italiani e esteri).
A chi compie i 64 anni nel corso del 2015 si consiglia di presentare la domanda (modulo Red) in data successiva al compimento dell’età: la quattordicesima verrà erogata sulla mensilità di dicembre 2015. La somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. La prestazione viene erogata in via provvisoria e il diritto sarà verificato sulla base delle dichiarazione dei redditi definitiva.
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