Incidenti stradali con cani randagi
La Cassazione: Comuni risarciscano

Una sentenza depositata il 12 febbraio attribuisce alla pubblica amministrazione la responsabilità di un incidente stradale provocato da un animale che vagava in strada.

La decisione riguarda un incidente avvenuto a Lecce, ma il pronunciamento della Cassazione è destinato a «fare scuola» anche negli altri comuni in cui si sono verificati episodi simili. La sentenza della Corte di Cassazione (terza sezione civile) numero 2741/15, depositata il 12 febbraio 2015, ha ritenuto responsabili dello scontro stradale fra un cane randagio e un motocicilista l’Azienda sanitaria e il Comune.

Il recupero di animali randagi è il nodo cruciale della sentenza: quel cane non doveva vagare per la strada il Comune avrebbe dovuto svolgere attività di prevenzione. «L’amministrazione comunale – spiega Giovanni D’Agata dello Sportello dei diritti – non può essere esonerata da responsabilità in virtù del principio del “neminem laedere”, che la rendono responsabile dei danni conseguenti alle condotte omissive per comportamenti dovuti, che costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale».

L’ente locale deve risarcire i danni patiti da un motociclista aggredito da un cane randagio durante la marcia del mezzo, poiché l’amministrazione locale, ai sensi della legge-quadro 14 agosto 1991, n. 281 e delle relative leggi regionali in tema di animali di affezione e prevenzione del randagismo, è obbligato, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge, al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza. Inoltre la pubblica amministrazione, si legge nel provvedimento, è responsabile dei danni riconducibili all’omissione dei comportamenti dovuti e il Comune deve rispondere dei danni patiti dall’infortunato a causa della presenza, non prevista, improvvisa e non evitabile, di un cane randagio.

Testimoni e ai certificati medici avevano dimostrato il ricovero del conducente presso il pronto soccorso in conseguenza dell’incidene lungo una strada cittadina, a regolare percorrenza urbana. Pertanto, per la Cassazione è legittimo richiedere il risarcimento danni alla pubblica amministrazione. Il conducente verrà risarcito dal Comune il quale, se dotato di polizza, si rifarà sulla propria compagnia di assicurazione o direttamente dalla compagnia assicuratrice chiamata in garanzia.

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