Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 02 Ottobre 2014
«Imiberg, procedura corretta
per la realizzazione della palestra»
Le motivazioni dell’assoluzione piena di dirigenti e dipendenti del Comune di Bergamo riguardo alla palestra della scuola Imiberg. La sentenza non è stata impugnata ed è ora esecutiva.
« La sentenza, emessa dal Giudice dell’udienza preliminare Giovanni Petillo, ha constatato l’innocenza dei tecnici del Comune di Bergamo (Massimo Casanova, Giorgio Cavagnis, Gianluca Della Mea, Marina Zambianchi), che hanno quindi agito in conformità con la legge e i regolamenti edilizi e paesaggistici nel frangente in questione» fa sapere Palafrizzoni.
«La sentenza del giudice Petillo relativa alla vicenda è particolarmente approfondita ed efficace, tanto che la stessa non è stata impugnata ed è, quindi, divenuta esecutiva.. Il magistrato, pur non entrando in tutti i dettagli tecnico-amministrativi, si è soffermato su tutti i profili di ritenuta illegittimità sottolineati dalla Consulenza tecnica del pubblico ministero, documentazione che era posta a base dell’accusa mossa ai diversi soggetti coinvolti nella costruzione della palestra».
«In primo luogo il magistrato ha sottolineato come non risultano profili penalmente rilevanti e che, in una vicenda complessa che ha interessato sia profili urbanistici che edilizi, non risultano evidenti provvedimenti amministrativi illegali» spiega Palafrizzoni.
«In secondo luogo, il giudice ha puntualizzato come siano diverse le interpretazioni date dai vari tecnici sui vincoli ambientali in presenza di “cono panoramico” o di “vincolo ambientale di zona”, privilegiando l’interpretazione secondo la quale vi sono significative differenziazione tra i due concetti e, quindi, differenti sono le tipologie di tutele ambientali».
«Nella motivazione si è infine evidenziato che la pratica edilizia fu seguita in aderenza allo spirito della normativa e che, sotto l’aspetto urbanistico, il Comune accolse solo in parte le osservazioni al Pgt, consentendo al privato l’edificazione di volumetria di gran lunga inferiore rispetto a quanto richiesto, avendo ritenuto che nell’area fosse possibile un ampliamento massimo del 20% della superficie lorda complessiva di pavimento esistente alla data di adozione del Pgt».
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