Il Tar di Brescia sospende la caccia
E la Provincia ricorre al Consiglio di Stato

Il Tar (Tribunale Amministrativo Regionale) di Brescia ha sospeso l’efficacia del Piano Faunistico Venatorio approvato dal Consiglio Provinciale il 9 maggio 2006 e la sua variante approvata con delibera del 28 marzo 2007. La richiesta di sospensiva era stata presentata dal Wwf Italia. La motivazione addotta dal Tar è che «fra i motivi di ricorso appare non infondato quello attinente alla mancata previsione nel Piano impugnato del divieto di caccia nelle aree percorse dal fuoco» e vi è urgenza di provvedere in quanto è ancora in corso la stagione di caccia. La Provincia di Bergamo ha convocato con urgenza, nella tarda serata di ieri, una riunione con i tecnici dei Settori Faunistico e Giuridico, insieme all’avvocato Innocenzo Gorlani, per definire gli interventi da porre in essere per dare attuazione alla sentenza del Giudice amministrativo. Nel corso dell’incontro è stato decisa la convocazione di una Giunta straordinaria per oggi. È seguito un incontro spontaneo con tutte le associazioni venatorie e gli organi di gestione degli Ambiti Territoriali di caccia e dei Comprensori Alpini. La Giunta Provinciale ha approvato con un’apposita delibera il ricorso in appello davanti al Consiglio di Stato per l’annullamento dell’ordinanza pronunciata dal Tar per la Lombardia e, prendendo atto della predetta ordinanza, ha dovuto disporre la sospensione dell’esercizio venatorio, compreso l’addestramento e allenamento cani, sull’intero territorio provinciale sino a nuova diversa pronuncia degli organi della Giustizia amministrativa. A seguito dell’ordinanza del Tar, può proseguire esclusivamente l’attività di prelievo e di cattura di uccelli vivi e fini di richiamo, in quanto attività non considerata dalla vigente normativa esercizio venatorio. La Provincia ritiene «la motivazione dell’ordinanza, illogica e infondata perché si fonda sull’accoglimento della sospensione esclusivamente sulla mancata previsione, nel Piano faunistico venatorio, del divieto di caccia nelle aree percorse dal fuoco; la Provincia infatti non disconosce l’esistenza del divieto in caccia in queste zone in quanto lo stesso discende direttamente dalla legge nazionale (L 353/2000). Del resto sarebbe fisicamente impossibile anticipare il possibile verificarsi di eventuali incendi che per loro natura sono episodici, localizzati e scaturiscono da fenomeni non controllabili e prevedibili dalla Provincia». Inoltre, l’individuazione delle zone boscate percorse dal fuoco, compete in via esclusiva ai Comuni, i quali devono censire tramite apposito catasto le aree. Non spetta quindi al Piano Faunistico prevedere la presenza di tali zone. (10/11/2007)

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