«Festività infrasettimanali: il lavoratore
ha diritto di rifiutarsi di prestare l’attività»

«L’obbligo di lavorare, in particolare in orario ordinario, durante le festività infrasettimanali è in palese contrasto con la legge e viola uno specifico diritto soggettivo del lavoratore dipendente pubblico o privato che sia».

Lo torna a ripetere Gian Marco Brumana, segretario generale della Fp-Cgil provinciale, facendo riferimento ad una recente sentenza (del 7 agosto) della Corte di Cassazione che prende le mosse dal ricorso presentato da una lavoratrice del settore del commercio contro la sanzione disciplinare comminata dal datore di lavoro per il suo rifiuto di prestare l’attività lavorativa durante alcune festività nel mezzo della settimana. La dipendente, dopo aver prevalso sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, ha visto confermate le sue ragioni anche in Cassazione.

Questa sentenza ripropone con forza, per la Fp-Cgil di Bergamo, la questione sollevata dal personale appartenente al corpo di polizia locale del Comune di Bergamo. «A distanza di dieci anni dalla famosa sentenza con la quale venne rigettata la pretesa della Fondazione Teatro alla Scala di Milano che i tecnici di palcoscenico lavorassero anche nelle festività infrasettimanali, la Corte di Cassazione è tornata sulla questione confermando in pieno quanto stabilito dieci anni fa: è garantito ancora una volta il diritto del lavoratore ad astenersi dal lavoro in occasione delle festività infrasettimanali» sottolinea Brumana.

«Le motivazioni della sentenza sono lapidarie, il diritto soggettivo del lavoratore ad astenersi dalla prestazione è pieno ed incondizionato, con l’unica eccezione del personale dipendente delle istituzioni sanitarie pubbliche e private che è tenuto a fornire la prestazione in caso di “esigenze di servizio”. I Contratti collettivi non possono, pertanto, limitare l’esercizio di tale diritto (quindi nemmeno tramite la contrattazione di prossimità), considerato che l’eventuale rinuncia è nella disponibilità del solo lavoratore e non della contrattazione collettiva. Né la legge, né tanto meno la sentenza della Cassazione che afferma la piena applicazione della disciplina legale, prevedono alcuna deroga in caso di organizzazione del lavoro per turni».

«C’è da chiedersi, allora - prosegue Brumana - come sia possibile, alla luce di quest’ultima sentenza, che il comandante della polizia locale del Comune possa disporre turni di lavoro ordinari, con conseguente obbligo di fornire la prestazione, in occasione delle festività infrasettimanali. Ciò è in palese violazione della legge 260 del 1949, come afferma con lapidaria chiarezza, la sentenza. È da sottolineare, inoltre, che in applicazione del Contratto collettivo nazionale del commercio alla ricorrente che compare nella sentenza, nel caso di prestazione lavorativa, le ore di lavoro sarebbero state compensare a titolo di lavoro straordinario festivo e non quale prestazione di lavoro ordinario come nel caso della polizia locale di Bergamo».

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