Espatrio con bimbi? Attenti ai documenti Bisogna identificare l’accompagnatore

Dovete espatriare con bimbi al seguito? Attenzione ai documenti. Può capitare, infatti («quasi tutti i giorni», secondo la Polizia di frontiera di Orio al Serio), di presentarsi al check-in con bambino al seguito, pronti a volare all’estero e rimanere bloccati perché il certificato del bimbo è «irregolare». Il problema è che il certificato di nascita valido per l’espatrio del minore può non presentare i nomi degli adulti autorizzati ad accompagnarlo fuori dall’Italia e non permettere così la loro corretta identificazione. Una soluzione potrebbe essere quella di presentare lo stato di famiglia. La polizia di frontiera di Orio spiega che si tratta di una questione di sicurezza, importante in particolare poiché si ha a che fare con minorenni. Ma il guaio è che alcune questure, e tra queste quella di Milano, che emettono certificati senza il campo dedicato all’accompagnatore. E alcuni Comuni lo lasciano in bianco. Così, al momento della partenza, nascono gli intoppi.

Le regole - Per il minore di anni 15 che si reca all’estero, non titolare di passaporto, è necessario ottenere il rilascio di un certificato di nascita per l’espatrio, predisposto dall’ufficio Anagrafe del Comune e vistato dalla Questura, noto anche come «lasciapassare». Il documento ha una validità massima di 5 anni e non può essere più utilizzato dopo il compimento del 15° anno di età. Non è un documento d’identità e la sua efficacia è limitata nel consentire l’espatrio al minore.

Il rilascio del certificato per l’espatrio dei minori anni 15 è gratuito e valido in tutti quei Paesi che hanno firmato convenzioni con l’Italia il cui elenco viene riportato, a cura della Questura, sul documento stesso. Per i minori di 10 anni è necessario indicare sulla richiesta il nominativo dell’accompagnatore che verrà riportato sul documento a cura della Questura. La richiesta deve essere presentata in Comune da entrambi i genitori o dall’unico genitore che ha riconosciuto il figlio o dal genitore vedovo. Alla domanda dovrà essere allegato l’assenso dei genitori o il nulla osta del giudice tutelare nonché il certificato di nascita o il certificato estratto di nascita e 2 foto formato tessera identiche e recenti.

La richiesta è inviata all’ufficio Passaporti della Questura che rilascia il visto di validità per 5 anni o sino al compimento del 15° anno d’età. Dopo circa 20 giorni la Questura restituisce il documento vistato al Comune. Dal compimento del 15° anno di età il minore può richiedere la carta di identità valida per l’espatrio, per i Paesi in cui viene accettata.

(28/07/2005)

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