Decreto riaperture, ecco il testo completo. Vaccino, il «green pass» valido per 9 mesi

La «certificazione verde Covid-19» ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale. È quanto prevede il testo finale del nuovo decreto legge Covid, firmato martedì sera dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ecco tutto il decreto legge 18 maggio 2021, n. 65, con le indicazioni su coprifuoco, commercio, ristorazione, palestre e altre attività. All’articolo 14 si parla del «green pass»: valido dal quindicesimo giorno dopo la prima dose, durerà 9 mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato martedì 18 maggio il dl Covid sulle aperture. Il decreto entra in vigore «il giorno stesso della sua pubblicazione». Quindi tutte le sue misure hanno effetto immediato, inclusa quella sul coprifuoco: il blocco notturno degli spostamenti da maercoledì 19 maggio scatta alle 23, anziché alle 22.

La «certificazione verde Covid-19» ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale. È quanto prevede il testo finale del nuovo decreto firmato da Mattarella. Il testo, all’articolo 14, dispone inoltre che il «green pass» sia rilasciato «anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino» e che sia valido dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione fino «alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale».

«La strategia è la vaccinazione che ha considerevolmente migliorato la situazione e l’osservanza delle regole, dei protocolli di distanziamento, delle mascherine e tutto quello che abbiamo imparato a fare in questo anno e mezzo». Lo dice il premier Mario Draghi a margine del vertice sull’Africa a Parigi, rispondendo a una domanda sulle misure di contenimento del Covid. «I protocolli, il distanziamento, le mascherine» è «quello che abbiamo imparato a fare in questo anno e mezzo con lezioni severe e tremende, che speriamo di dimenticare».

Ecco il testo completo del decreto legge 18 maggio 2021, n. 65, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

Art. 1 - Limiti orari agli spostamenti
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno inizio alle ore 23:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessita’ ovvero per motivi di salute. 2. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui al comma 1 hanno inizio alle ore 24:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo. 3. Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 per eventi di particolare rilevanza. 4. Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, come rideterminati dal presente articolo. 5. Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti di cui al presente articolo.

Art. 2 - Attività dei servizi di ristorazione
1. Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attivita’ dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all’articolo 1, nonche’ di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Art. 3 - Attività commerciali all’interno di mercati e centri commerciali
1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attivita’ degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi nel rispetto di protocolli e linee guida, adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 4 - Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere
1. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attivita’ di palestre sono consentite in conformita’ ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo.
2. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita’ di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformita’ ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. 3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita’ dei centri benessere in conformita’ alle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 5 - Eventi sportivi aperti al pubblico
1. In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all’aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, e’ consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive diversi da quelli di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non puo’ essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non puo’ essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attivita’ devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non e’ possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.

Art. 6 - Impianti nei comprensori sciistici
1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, e’ consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 7 - Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita’ di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino’, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attivita’ differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 8 - Parchi tematici e di divertimento
1. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita’ dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 9 - Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie
1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita’ dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. 2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021.

Art. 10 - Corsi di formazione
1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 11 - Musei e altri istituti e luoghi della cultura
1. In zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e’ assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonche’ dei flussi di visitatori, garantiscano modalita’ di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell’anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio e’ assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l’efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni di cui al presente articolo, sono altresi’ aperte al pubblico le mostre.

Art. 12 - Linee guida e protocolli
1. I protocolli e le linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Art. 13 - Disposizioni in materia di scenari di rischio delle regioni
1. All’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 16-bis, secondo periodo, le parole: «in coerenza con il documento in materia di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”, di cui all’allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020» sono soppresse; b) al comma 16-bis, dopo il secondo periodo, e’ inserito il seguente: «Lo scenario e’ parametrato all’incidenza dei contagi sul territorio regionale ovvero all’incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti COVID-19 e determina la collocazione delle regioni in una delle zone individuate dal comma 16-septies del presente articolo.»; c) al comma 16-bis, quarto periodo, le parole «in un livello di rischio o» sono soppresse; d) al comma 16-ter, primo periodo, le parole «in un livello di rischio o scenario» sono sostituite dalle seguenti: «in uno scenario»; e) al comma 16-quater, le parole «in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «in una delle zone di cui alle lettere b), c) e d) del comma 16-septies»; f) il comma 16-quinquies e’ sostituito dal seguente: «16-quinquies. Con ordinanza del Ministro della salute, le misure di cui al comma 16-quater, previste per le regioni che si collocano nella zona arancione di cui alla lettera c) del comma 16-septies, sono applicate anche alle regioni che si collocano nella zona gialla di cui alla lettera b) del medesimo comma, qualora gli indicatori di cui al menzionato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 specificamente individuati con decreto del Ministro della salute, adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, attestino per tali regioni un livello di rischio alto.»; g) al comma 16-sexies, le parole «in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «nella zona bianca di cui alla lettera a) del comma 16-septies»; h) il comma 16-septies e’ sostituito dal seguente: «16-septies. Sono denominate: a) “Zona bianca”: le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi e’ inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive; b) “Zona gialla”: le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l’incidenza settimanale dei contagi e’ pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti; 2) l’incidenza settimanale dei casi e’ pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni: 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 e’ uguale o inferiore al 30 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 e’ uguale o inferiore al 20 per cento; c) “Zona arancione”: le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi e’ pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere b) e d) del presente comma; d) “Zona rossa”: le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l’incidenza settimanale dei contagi e’ pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; 2) l’incidenza settimanale dei contagi e’ pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni: 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 e’ superiore al 40 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 e’ superiore al 30 per cento.». 2. Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati epidemiologici e’ effettuato sulla base delle disposizioni di cui di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti al giorno antecedente all’entrata in vigore del presente decreto, nonche’ delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. All’esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due sistemi di accertamento di cui al primo periodo, ai fini dell’ordinanza di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, in caso di discordanza le regioni sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore.

Art. 14 - Disposizioni in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi COVID-19
1. La certificazione verde COVID-19, rilasciata ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha validita’ di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale. 2. La certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 e’ rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validita’ dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

Art. 15 - Sanzioni
1.La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e’ sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 16 - Disposizioni di coordinamento
1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31 luglio 2021, continuano ad applicarsi le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 2. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Art. 17 - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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