Cambiare le gomme da neve?
Non è un obbligo. Attenti agli M+S

A partire dal 15 aprile non è più obbligatorio, ove previsto, circolare con pneumatici invernali. Ma non esiste alcun obbligo, legge e nessuna sanzione, anche dopo il 15 maggio, per chi circola con pneumatici invernali. Solo ragioni di opportunità consigliano la sostituzione.

A partire dal 15 aprile non è più obbligatorio, ove previsto, circolare con pneumatici invernali. Ma non esiste alcun obbligo, legge e nessuna sanzione, anche dopo il 15 maggio, per chi circola con pneumatici invernali. Solo ragioni di opportunità consigliano la sostituzione: le gomme da neve si usurano molto se usate nella stagione calda.

La precisazione arriva da Assogomma - Federazione Nazionale fra le Industrie della Gomma, Cavi Elettrici ed Affini e delle Industrie Trasformatrici di Materie Plastiche ed Affini - dopo che la scadenza del 15 aprile è stata da alcuni male interpretata (come se fosse obbligatorio rimontare gli pneumatici normali dopo tale data).

Per coloro che avessero montati pneumatici marcati M+S (cioè mud and snow, in italiano: fango e neve) con codici di velocità inferiori rispetto a quanto indicato in carta di circolazione -.spiegano sempre da Assogomma -, vige l’obbligo di ripristinare entro il 15 maggio un equipaggiamento come previsto dalla carta di circolazione: chi non lo facesse, è ovviamente sanzionabile. Ma sono - scrivono dalla federazione - una minoranza.

Perché pneumatici con codici di velocità inferiori rispetto a quanto indicato in carta di circolazione?

Assogomma ricorda che da sempre è consentito, “nel periodo stagionale di riferimento”, l’uso di pneumatici di tipo M+S con codici di velocità inferiori rispetto a quelli riportati in carta di circolazione. Si tratta di una deroga, rispetto alla regola generale che prevede che i pneumatici montati su un veicolo, debbano sempre avere caratteristiche prestazionali uguali o superiori a quelle indicate in carta di circolazione.

L’eccezione aveva dato luogo ad interpretazioni diverse e ad un uso generalizzato per tutto l’anno di questi pneumatici non di serie. Il Ministero dei Trasporti, con la circolare numero 1049 del 17 gennaio 2014, ha quindi chiarito che chi monta pneumatici di tipo M+S, con codice di velocità inferiore a quanto indicato in carta di circolazione, può viaggiare dal 15 ottobre al 15 maggio.

Pertanto viene concesso un mese, prima e dopo la vigenza delle Ordinanze, per effettuare il rimontaggio dei pneumatici di tipo estivo, ovvero con caratteristiche prestazionali di serie. Di conseguenza, a partire dal 16 maggio e sino al 14 ottobre, non è consentita la circolazione con pneumatici M+S con codici di velocità inferiori a quelli riportati in carta di circolazione: l’infrazione di riferimento comporta, non solo significative sanzioni pecuniarie (da € 419 a € 1.682), ma anche il ritiro della carta di circolazione e l’invio in revisione del veicolo.

“E’ sempre bene circolare con pneumatici idonei al periodo stagionale, cioè pneumatici invernali in inverno e pneumatici estivi in estate- afferma Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma -. Così facendo si circola sicuri e si ottengono vantaggi significativi in termini di consumo di carburante e degli pneumatici stessi. Adesso è arrivato il momento di ripristinare il treno di gomme estive”.

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