Caccia: anelli di riconoscimento obbligatori per i richiami vivi

I cacciatori non potranno più detenere richiami vivi privi di anelli di riconoscimento, contrariamente a quanto già previsto dalle norme regionali. Lo specifico articolo di legge (art. 26 comma 5 della legge regionale 26/93), infatti, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale, che si è pronunciata con la sentenza del 22.12.2006 n.441 (pubblicata nella GU Corte Cost. n. 51 del 27.12.2006). Cambia dunque la disciplina attuale, gli anelli per i richiami diventano obbligatori e si attendono nuove disposizioni regionali.La Consulta ha ritenuto l’articolo 5 della legge 157/92, che disciplina l’inanellamento dei richiami e dispone il divieto di uso dei richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, uno standard minimo e uniforme di tutela della fauna, la cui determinazione appartiene in via esclusiva al legislatore statale in quanto rientrante nella materia della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Viene così superata la tesi regionale sulla competenza esclusiva della Regione in materia di caccia. Secondo l’assessore provinciale alla Caccia, Luigi Pisoni, «si tratta di un ulteriore passaggio che complica la certezza delle regole che disciplinano l’esercizio della caccia, in un periodo in cui il mondo venatorio avrebbe diritto ad indicazioni chiare e costanti nel tempo. Ad ogni modo in attesa delle necessarie disposizioni regionali, si ritiene opportuno confermare la necessità dell’utilizzo degli anelli al tarso dei richiami vivi per la caccia da appostamento: di conseguenza non è più attivo il regime di autocertificazione presso gli sportelli del Servizio faunistico ambientale».(29/12/2006)

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