Al via il periodo dei saldi
Ecco le regole da osservare

Prendono il via ufficialmente sabato 6 luglio i saldi estivi (primo sabato del mese di luglio, ai sensi della DGR 14 dicembre 2011, n. 2667). Come da calendario, la durata massima è di 60 giorni. Dopo la sospensione della sperimentazione introdotta lo scorso anno da Regione Lombardia che prevedeva la possibilità di effettuare vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti ai saldi, sabato ha inizio l'attesa corsa agli acquisti; con grande aspettativa sia da parte dei commercianti, che stanno vivendo un momento di difficoltà, che dei consumatori.

Con l'inizio di questi due mesi di vendite di fine stagione, Ascom coglie l'occasione per riproporre ai suoi iscritti cinque regole di trasparenza e di correttezza pensate per la tutela della concorrenza e del cliente; tra queste la possibilità di fare cambi e di pagare con le carte di credito.

Di seguito i principi base a cui i negozianti devono attenersi.
1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n. 24/2002). In questo caso scatta l'obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
2. Prova dei capi: non c'è obbligo. È rimesso alla discrezionalità del negoziante.
3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l'adesivo che attesta la relativa convenzione.
4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso.
5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo iniziale di vendita e lo sconto in percentuale, è facoltà, ma consigliabile, indicare anche il prezzo di vendita ribassato, mentre è vietato indicare qualsiasi altro prezzo. Le violazioni alla norma sulle vendite straordinarie saranno punite con sanzioni amministrative da 500 a 3.000 euro, secondo la legge regionale 9/2009

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