Cronaca / Valle Cavallina
Lunedì 09 Maggio 2011
Comportamento antisindacale:
condannato dirigente scolastico
È la prima sentenza per comportamento antisindacale a colpire un dirigente scolastico dall'inizio della contrattazione d'istituto, il secondo livello della contrattazione nel mondo della scuola, introdotto nel 2000: succede al «Lotto» di Trescore.
È la prima sentenza per comportamento antisindacale a colpire un dirigente scolastico dall'inizio della contrattazione d'istituto, il secondo livello della contrattazione nel mondo della scuola, introdotto nel 2000: succede all'Istituto Superiore «Lotto» di Trescore Balneario, a seguito di un ricorso depositato da Flc-Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola di Bergamo il 24 novembre dello scorso anno.
Dopo quattro udienze è arrivata la sentenza di condanna, depositata il 4 maggio scorso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bergamo. Il comportamento antisindacale riguarda proprio la condotta durante la contrattazione d'istituto, cioè le trattative che riguardano l'organizzazione del lavoro e il salario accessorio: i sindacati avevano presentato ricorso convinti del mancato rispetto dei tempi, delle procedure e delle carenti informative ottenute, pur previste dal contratto nazionale.
Il Giudice del Lavoro «accertata l'antisindacalità del comportamento del D.S., consistito nell'omessa informativa preventiva ex art.6 c.2 lett.g ed 1) e nell'omessa informativa successiva (ex art.6 c.2 lett. n) Ccnl, ordina al Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca la cessazione del comportamento illegittimo, provvedendo a regolari informative» si legge nella sentenza.
«Nella sentenza si conferma che gli obblighi previsti dal Ccnl riferiti alla contrattazione d'istituto sono validi, al di là del Decreto Brunetta, e i Dirigenti Scolastici sono tenuti alla loro osservanza» sottolineano i tre segretari generali provinciali Tobia Sertori per la Flc-Cgil, Vincenzo D'Acunzo per Cisl Scuola e Cesare Maggiore per Uil Scuola.
«La sentenza, la prima nella nostra provincia, chiarisce, quindi, che la contrattazione d'istituto deve essere garantita nei tempi, nelle informazioni e nella trasparenza, nelle procedure previste dal Ccnl e che le parti sindacali (Oo.Ss. e Rsu) devono essere messe in condizione di svolgere il proprio ruolo senza sotterfugi e rinvii "strategici"».
© RIPRODUZIONE RISERVATA