Multiproprietà invece del premio:
condannate società e finanziaria

Erano stati convocati in un hotel di Bergamo perchè avevano «vinto un viaggio premio». Invece per i signori C. - secondo quanto riferisce l'Aduc - era iniziata l'odissea dell'acquisto di una multiproprietà in Spagna. Ora la sentenza condanna i venditori.

Erano stati convocati in un hotel di Bergamo perchè avevano «vinto un viaggio premio». Invece per i signori C. - secondo quanto riferisce l'Aduc, Associazione per i diritti degli utenti e consumatori di Firenze - era iniziata l'odissea dell'acquisto di una multiproprietà in Spagna.

Ora - spiega l'Aduc - con una sentenza emessa 17 marzo -  i sig.ri C., che si erano rivolti all'associazione per essere aiutati, hanno ottenuto piena vittoria. La coppia, spiega un comunicato, «era stata indotta a contrarre con l'inganno».

«Non solo: il giudice, Francesco Galasso, della sezione distaccata di Treviglio, ha riconosciuto l'esistenza dei raggiri degli operatori della società venditrice dei certificati associativi, annullando il contratto principale, ma ha ritenuto inequivocabilmente collegato il contratto di finanziamento con una società finanziaria».

I contratti conclusi dai signori C. - secondo la entenza - sono inficiati da evidente errore degli acquirenti, conseguenza dei raggiri posti in essere da chi li aveva fatti venire a Bergamo con la scusa del premio.

Sempre secondo la sentenza, al fine di non permettere agli attori (da subito scettici) il recesso, l'incaricato della società avrebbe riferito ai coniugi che il recesso sarebbe costato euro 4.380,00 a titolo di penale. Così era entrata in campo una finanziaria, con un prestito di complessivi 14.750 euro.

Aduc fa notare come la sentenza precisi che il contratto è annullabile, oltre che per pubblicità ingannevole, anche perché viziato da errore scusabile ai sensi dell'art. 1439 c.c., causato dai raggiri della società venditrice. Annullabile anche il finanziamento che i signori C. hanno contratto per uscire dai «guai».

Il giudice ha poi stabilito un ulteriore esborso di 2.000 euro in capo alla società venditrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, dovuto alla rilevanza penale dei fatti di causa. Oltre alla restituzione integrale del costo del finanziamento sostenuto dai sig. C, oltre al risarcimento del danno suddetto, il Tribunale ha poi condannato anche al pagamento delle spese legali sostenute dalla parte vincitrice.

Insomma - conclude l'Aduc - una vera vittoria, che consolida ormai gli orientamenti della giurisprudenza di merito in favore dell'utenza.

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