Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 21 Aprile 2011
Condanna al Consorzio di bonifica
Dovrà risarcire contributi indebiti
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha condannato il Consorzio di Bonifica Media pianura Bergamasca a restituire a un contribuente tutti i contributi di bonifica indebitamente pagati dal 2002 ad oggi.
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha condannato il Consorzio di Bonifica Media pianura Bergamasca a restituire a un contribuente tutti i contributi di bonifica indebitamente pagati dal 2002 ad oggi.
«La pretesa avanzata dal Consorzio di Bonifica Media Pianura Bergamasca di avere un potere impositivo in ampie zone della Bergamasca e di avere quindi la potestà di esigere indiscriminatamente i contributi di bonifica su case e terreni che non traggono nessun vantaggio dalla sua attività, è con ogni probabilità giunta a una svolta» commenta l'avv. Maria Cristina Zavatti dello Studio Associato Legale e Tributario Cimmino Zavatti Angelillo di Milano.
«Un cittadino costretto a pagare a detto Consorzio i contributi di bonifica sin dal 2002 - prosegue - ha finalmente visto riconoscere il proprio diritto al rimborso degli stessi percorrendo tutti i gradi di giudizio, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, a quella Regionale della Lombardia, alla Corte di Cassazione di Roma e infine nuovamente alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in sede di rinvio.
Secondo il parere dell'avv. Maria Cristina Zavatti, che ha difeso il cittadino in questione in tutti i gradi di giudizio, «la teorica possibilità di un nuovo ricorso in Cassazione da parte del Consorzio è confinata entro margini molto ristretti e perciò difficilmente potrebbe aver successo. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in questione, sulla base dei principi giuridici fissati dalla Corte di Cassazione, ha condannato il detto Consorzio a restituire al contribuente tutti i contributi di bonifica indebitamente pagati dal 2002 ad oggi nonché quelli che fosse costretto a pagare fino all'esecuzione della sentenza, negando nella fattispecie l'esistenza di un potere impositivo del Consorzio».
«Secondo la sentenza - prosegue l'avvocato - non sussiste alcun obbligo di pagare i contributi di bonifica quando le opere cui attende il Consorzio non tornino a diretto vantaggio o beneficio dell'immobile. In particolare la sentenza chiarisce che non è sufficiente l'inserimento di un bene nell'ambito del comprensorio consortile perché ne derivi automaticamente un beneficio a tutti gli immobili ricompresi nel comprensorio stesso».
«Inoltre - continua l'avvocato - non è neppure sufficiente a tal fine che si verifichi un qualsiasi generico beneficio a favore degli immobili, ma è necessario che si determini un vantaggio di tipo fondiario che produca un incremento di valore degli stessi. Sul piano procedurale la sentenza ha inoltre stabilito che, quando manca il potere impositivo del Consorzio di bonifica, al contribuente spetta la restituzione anche dei contributi pagati per le cartelle relative ad anni successivi a quello del ricorso, e ciò anche se le stesse non sono state impugnate. Non essendo imposte, per i contributi di bonifica infatti non vale il principio di autonomia dei periodi di imposta stabilito per le imposte dall'ordinamento tributario, come si desume da due sentenze della Corte Costituzionale».
A parere dell'avvocato Zavatti, «una volta che la sentenza citata sia divenuta definitiva, tutti i contribuenti che si trovino in una fattispecie analoga a quella considerata nella sentenza stessa potranno chiedere di non pagare i contributi di bonifica, ovvero, se il Consorzio continuerà ad emettere cartelle per la loro riscossione, potranno validamente impugnarle».
Per quanto riguarda i contributi di bonifica che siano stati indebitamente pagati negli anni precedenti, l'avvocato Zavatti ritiene che possa «anche pensarsi ad una richiesta di rimborso degli stessi con l'azione di arricchimento indebito prevista dall'articolo 2041 del codice civile per la quale esiste un termine di prescrizione di 10 anni, e che potrebbe assumere l'entità di una class action nei confronti del Consorzio di Bonifica Media Pianura Bergamasca, qualora le persone che intendano richiedere il rimborso dei contributi di bonifica siano sufficientemente numerose».
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