Ztl, se il cartello non è visibile
le multe devono essere annullate

Le multe per il controllo elettronico dei varchi di accesso alle Ztl devono essere annullate se la segnaletica non è visibile o non rispetta i parametri dimensionali e di collocazione previste dal regolamento attuativo del Codice della strada.

Le multe a raffica per il controllo elettronico dei varchi di accesso alle Zone a traffico limitato (Ztl) devono essere annullate se la segnaletica non è visibile o non rispetta i parametri dimensionali e di collocazione previste dal regolamento attuativo del Codice della strada. A segnalarlo Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento tematico nazionale «Tutela del consumatore» dell'Italia dei Valori.

«Quanti automobilisti si sono visti notificare multe per violazione al codice della strada per aver transitato nella zona a traffico limitato di un qualsiasi comune senza essersi accorti della presenza del varco e della segnaletica ivi apposta? - ha dichiarato D'Agata -. Accade, infatti, che decine e decine di automobilisti, questa volta transitati nella Ztl del centro storico di Lecce in orario serale, ci hanno giurato non solo di non essere a conoscenza dell'area di circolazione ridotta nelle ore notturne, ma soprattutto di non aver visto il segnale all'ingresso delle stesse». E il caso di Lecce può essere utile per le Ztl bergamasche: se i cartelli risultano non visibili, il comportamento degli automobilisti in transito diventa «non colposo dal punto di vista della personale responsabilità per la presunta violazione del Codice della strada, rendendo con ciò legittimo il ricorso per l'annullamento di tutte le multe così rilevate» spiega D'Agata.

In materia di visibilità dei segnali e della necessità della preventiva individuabilità dei mezzi di rilevamento elettronico sono già intervenute delle sentenze che rifacendosi ai dettami del legislatore hanno ripetutamente posto l'evidenza sulla necessità di dare informativa agli utenti della strada circa l'esistenza dei divieti e l'utilizzo degli strumenti di rilevamento elettronico, informativa di carattere preventivo che consista in una divulgazione con i requisiti della congruità, dell'idoneità e della correttezza. Secondo il legislatore e per la giurisprudenza maggioritaria, la segnaletica deve essere sempre idonea per dimensionamento, visibilità, leggibilità e posizionamento e che la violazione di uno solo di questi parametri può provocare l'illegittimità dell'accertamento secondo prudente apprezzamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA