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Il bonus per la sostituzione serramenti al 110% vale per la semplice manutenzione straordinaria oppure è necessario rientrare nell'ambito della ristrutturazione con l'apertura della CILA al Comune?

Risposta

Per accedere agli incentivi con aliquota al 110% è richiesto un miglioramento di due classi energetiche, da ottenersi mediante la realizzazione di almeno un intervento “primario” (interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o rifacimento impianto di riscaldamento). In aggiunta e congiuntamente a questi si potranno realizzare interventi “secondari” (fotovoltaico, colonnina ricarica auto, infissi, schermature solari, consolidamento strutturale/antisismico, ecc…) utili al raggiungimento del miglioramento energetico di almeno due classi energetiche.

Per tutti gli altri interventi si possono utilizzare gli incentivi già in essere, anche a questa tipologia probabilmente verrà estesa la possibilità di cessione del credito.

Per la sola sostituzione dei serramenti la posizione delle Entrate è contenuta nella risposta a interpello n. 383 datato 16 settembre 2019 avente ad oggetto la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio.  l’Ente ha specificato che la recente semplificazione edilizia non ha alterato la normativa fiscale, pertanto la detrazione al 50% spetta anche per la sostituzione di infissi esterni.

La definizione di manutenzione ordinaria o straordinaria per i lavori è definita del D.P.R. 380/2001 “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A) “.  Il decreto definisce come manutenzione ordinaria “gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”, sostituire gli infissi (finestra, porta finestra, persiane, serrande, …) senza modificarne le caratteristiche è un intervento di manutenzione ordinaria. Sempre nel testo unico per l’edilizia l’articolo 6 inserisce gli interventi ordinari tra quelli di edilizia libera. Un intervento di edilizia libera non richiede titoli edilizi e non sono necessarie comunicazioni al comune a meno di particolari restrizioni regionali, vincoli urbanistici comunali o vincolo della soprintendenza ai beni architettonici. E’ bene rivolgersi al proprio tecnico di fiducia per fare i necessari approfondimenti sul regolamento comunale vigente.

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