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Il bonus 110 spetta anche ad un familiare (figlio) non convivente, che sostiene le spese relative ad un immobile di proprietà del genitore?

Risposta

Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E dell’8 agosto 2020, sono ammessi alla fruizione della detrazione del Superbonus anche i familiari del possessore o detentore dell’immobile, individuati secondo l’art. 5, comma 5 del TUIR (coniuge, componente dell’unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016 n. 76, parenti  entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) nonché i conviventi di fatto, purché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.

La detrazione spetta ai tali soggetti, a condizione che siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto di intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedenti all’avvio dei lavori.

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