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Buongiorno, la normativa in argomento D.L. n. 34/2020 non ancora convertita in legge, disciplina la possibilità di intervenire, oltre alle realtà condominiali, anche su edifici unifamiliari. Semplicemente significa che un edificio bifamiliare è escluso?
oppure è possibile intervenire su una sola delle due unità immobiliari?

Risposta

L’accesso agli incentivi con aliquota al 110% è permesso in edifici unifamiliari se classificati come “abitazioni principali” o nelle “seconde case” se in contesto condominiale.

Al momento non ci sono chiarimenti in merito, tuttavia gli edifici bifamiliari potranno accedere singolarmente agli incentivi in funzione della proprietà degli stessi (abitazione principale, non seconde case) e della fattibilità tecnica degli interventi da realizzare.

Si precisa inoltre che gli edifici costituiti da più unità immobiliari, se dotati di codice fiscale, sono considerati condomini (anche in assenza dell’amministratore) e, come tali, accedono agli incentivi per le opere sulle parti comuni.

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