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La detrazione del 110% spetta in un caso come questo: immobile con 2 unità abitative servite da vano scala comune. la proprietà è di 2 conviventi entrambi per il 50% dell'intero immobile. 

Risposta

Solitamente si, in questo caso si configura il mini-condominio. Gli interventi “trainati” sulle parti private saranno ammessi solo se realizzati congiuntamente a quelli “trainanti” eseguiti sulle parti comuni dell’immobile condominiale. L’insieme di tutti gli interventi eseguiti (su parti comuni e private) dovrà consentire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’immobile condominiale, da dimostrarsi tramite Attestazione di Prestazione Energetica (APE) pre e post intervento, redatta da tecnico abilitato.

Nel caso specifico tuttavia, secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E dell’8 agosto 2020, il superbonus 110% non può essere applicato agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.

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