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A gennaio 2020 èstata aperta una SCIA per lavori di ristrutturazione della mia abitazione. Gli interventi rientrano nella riqualificazione energetica, poiché verranno effettuati i seguenti lavori: - riscaldamento a pavimento con pompa di calore ibrida (il costruttore dichiara che ha i requisiti per il Superbonus) - sostituzione impianto di condizionamento - formazione impianto VMC - formazione cappotto verticale e orizzontale sotto gronda - sostituzione serramenti - isolamento del tetto a contatto con l'esterno, per creare la cosiddetta "camera d'aria" sotto il manto di copertura. Domanda 1): Quest'ultimo intervento può rientrare nel superbonus? Domanda 2): Alcune spese le ho sostenute prima del 1 luglio; posso far rientrare nel Superbonus le restanti spese fatte dopo questa data, legate alla stessa tipologia di intervento? Domanda 3): Avendo intenzione di sfruttare la cessione del credito, devo aspettare prima di effettuare i prossimi pagamenti? 

Risposta

L’isolamento della copertura dipende dalla conformazione della stessa. Per avvalersi della detrazione sulla coibentazione della copertura è necessario, in linea generale, che il sottotetto sia abitabile e riscaldato (delimitazione tra volume riscaldato e non riscaldato). Qualora fosse invece presente un sottotetto praticabile ma non abitabile e non riscaldato, sarà ammissibile ai fini degli incentivi la sola coibentazione tra il solaio e i locali sottostanti (o all’estradosso del solaio o con controsoffitto nel locale sottostante).

Le spese ammissibili ai fini del Superbonus sono quelle rimaste a carico dopo il primo luglio 2020. Le fatture e le modalità di pagamento dovranno necessariamente essere conformi alle prescrizioni dell’Agenzia delle Entrate. La difficoltà maggiore che si potrebbe riscontrare nelle opere già iniziate prima di luglio è la mancanza di documenti necessari ad istruire la pratica (APE pre interventi, ecc…) e l’impossibilità per il progettista di poter documentare lo stato di fatto. Ricordiamo inoltre che ENEA eseguirà obbligatoriamente i controlli previsti dalla normativa su tutte le istanze presentate relative a interventi avviati prima del 1° luglio 2020.

Relativamente ai pagamenti, se si intende esercitare l’opzione della cessione del credito bisognerà necessariamente procedere prima con la richiesta presso un soggetto abilitato per istruire la relativa pratica (l’accettazione o il diniego è facoltà del cessionario).

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