Il congedo parentale? Anche a ore
Oppure part-time al posto del congedo

È diventata concreta e percorribile la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di usufruire del congedo parentale a ore.

La norma era già stata introdotta, ma solo in teoria, dalla Legge di Stabilità del 2013 nel caso in cui il Contratto nazionale di riferimento lo prevedesse. Ora c’è il diritto spettante sia alla madre che al padre di godere di un periodo di astensione dal lavoro (successivo al congedo obbligatorio di maternità di 5 mesi in totale) da fruire nei primi anni di vita del bambino: può essere goduto d’ora in poi su base oraria, come previsto dal Decreto legislativo 80/2015 (con i dettagli forniti dalla recentissima Circolare INPS152/2015 di agosto).

Viene così modificato ulteriormente il Testo Unico su maternità e paternità anche nel caso in cui vi sia assenza di previsione contrattuale collettiva nazionale o aziendale.

«La fruizione in modalità oraria è possibile nella misura del 50% dell’orario medio giornaliero del periodo di paga immediatamente precedente l’inizio del congedo parentale, salvo diversa previsione contrattuale - ha spiegato Enzo Mologni dell’Inca Lombardia e di Bergamo - . L’introduzione della modalità oraria non modifica ovviamente la durata del congedo parentale di 6 mesi indennizzati degli 11 complessivi a

disposizione in totale fra i due genitori (6 mesi per la madre e 7 per il padre). Le ore di congedo parentale sono coperte da contribuzione figurativa. Rispetto ai tempi del preavviso, il genitore richiedente è tenuto ad avvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri previsti dai contratti di lavoro e comunque, con un termine non inferiore a 5 giorni in caso di richiesta di congedo parentale mensile o giornaliero, e non inferiore a 2 giorni in caso di congedo orario».

La domanda di congedo parentale va inoltrata all’Inps con la sola modalità telematica utilizzando la procedura Inps.

Viene poi introdotta dal legislatore anche l’alternativa del part-time invece del congedo parentale: «In luogo della fruizione del congedo in modalità oraria (oppure mensile o giornaliero) è possibile chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro - continua Enzo Mologni -. Lo prevede un altro decreto legislativo varato in attuazione del Jobs Act (il n° 81/2015). Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d’orario non superiore al 50%. La trasformazione del rapporto può essere chiesta anche in misura inferiore al 50% del normale orario di lavoro, mentre la fruizione in modalità oraria del congedo, come detto, è fissata in misura pari al 50% dell’orario medio giornaliero. Questa è una prima differenza che va tenuta presente dai genitori. Si tenga conto anche del fatto che la riduzione d’orario per la trasformazione del rapporto di lavoro ovviamente non è retribuita mentre il congedo usufruito in qualsiasi modalità è indennizzato al 30% della retribuzione quantomeno fino ai 6 anni di vita del figlio».

C’è anche un’altra rilevante novità introdotta dal Decreto legislativo n°80/2015 sulla Conciliazione dei tempi di vita, cura e lavoro e già pubblicizzata perché regolata da una Circolare Inps precedente: si tratta dell’allungamento dei limiti temporali di fruibilità del congedo parentale per i genitori lavoratori o lavoratrici dipendenti. Il limite viene elevato dagli 8 fino ai 12 anni di vita del figlio o fino a 12 anni dall’ingresso in famiglia per gli adottati o affidati (anche se i periodi di congedo parentale fruiti tra gli 8 e i 12 anni non sono comunque indennizzabili).

Le novità introdotte dal Decreto legislativo n°80/2015 hanno comunque carattere sperimentale per il solo 2015, dal momento che saranno necessarie, per gli anni successivi, le apposite coperture finanziarie. Perciò l’incremento dei limiti temporali è possibile, al momento, per i periodi di congedo fruiti fino al 31 dicembre 2015.

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